NOVITA’ SUL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Novità sul Piano Transizione 5.0: efficienza energetica e Transizione 4.0

Approvato ieri 26 Febbraio 2024, dal Governo, l’articolo 41 del Decreto legge che detta “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR) e definisce alcune importanti novità sul Piano Transizione 5.0.

Il piano Transizione 5.0 è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

La condizione è che venga presentato un progetto di innovazione basato esclusivamente su beni strumentali materiali o immateriali tecnologicamente avanzati e interconnessi secondo quando già definito nel Piano Industria 4.0, ma che lo stesso sia finalizzato a ridurre di almeno il 3% i consumi energetici della struttura produttiva oppure di almeno il 5% i consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Saranno inoltre inclusi gli investimenti in beni necessari all’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (escluse biomasse) e le spese per la formazione in competenze per la transizione ecologica. Riguardo alla formazione, le spese saranno ammesse soltanto entro il 10% dell’investimento complessivo, con un tetto massimo a 300mila euro e a condizione che l’attività sia realizzata da formatori esterni all’impresa.  

Resta fermo che le imprese, in mancanza di criteri energetici, potranno comunque accedere alle aliquote vigenti per i crediti d’imposta 4.0 se possiedono i relativi requisiti.

Il nuovo schema prevede investimenti fino a 2,5 milioni di credito d’imposta che potrà arrivare al 45% nella terza classe di efficienza energetica, cioè quella che darà migliori risultati di risparmio (almeno il 10% per l’unità produttiva o 15% per il processo. I crediti poi scendono al 40% e al 35% nella seconda classe di risparmio (dal 6 al 10% per unità produttiva e 10-15% per il processo) e nella prima (dal 3 al 6% per unità produttiva e 5 -10% per il processo).

Il meccanismo di verifica di baserà su una doppia valutazione, ex ante sulla riduzione die consumi di energia conseguibili ed ex post sulla effettiva realizzazione degli investimenti.

Il decreto legge sarà operativo dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. Per la sua applicazione occorrerà attendere due decreti attuativi che dovrebbe essere emanati entro marzo. Il primo riguarderà l’impalcatura generale degli incentivi, il secondo i requisiti dei formatori ai quali le imprese potranno rivolgersi per ottenere l’agevolazione sull’attività formativa.

PER INFORMAZIONI: PROGETTO S.R.L. – 0522.1740266 – info@progetto-net.it – Barbara Bernardini, Anna Maria Sartori.