+180%
Maggiorazione massima
Investimenti fino a 2,5 mln €
+100%
Fascia intermedia
da 2,5 mln a 10 mln €
+50%
Fascia superiore
da 10 mln a 20 mln €
2028
Scadenza
30 settembre 2028

Cosa ha annunciato il Ministero

Il 12 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato stampa n. 31, anticipando le modifiche correttive che un imminente provvedimento legislativo apporterà alla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Tra le novità più attese figura in primo piano la revisione della disciplina del nuovo iper-ammortamento, prevista dai commi da 427 a 436 dell’articolo 1 della legge di bilancio.

Il comunicato giunge all’indomani del Consiglio dei Ministri del 10 marzo, che avrebbe dovuto approvare il decreto fiscale contenente la modifica ma si è concluso senza esito — verosimilmente a causa delle urgenze geopolitiche internazionali. Il MEF ha quindi scelto di anticipare l’annuncio per rassicurare le imprese e sbloccare gli investimenti rimasti in stallo per mesi.

Cosa prevede il comunicato: verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L’agevolazione sarà dunque estesa anche ai beni prodotti al di fuori dell’area UE e SEE.

Il nuovo iperammortamento: la misura in dettaglio

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 in sostituzione dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, il nuovo iperammortamento consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa di maggiorare il costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini IRPEF/IRES.

La misura si applica agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali nuovi inclusi negli Allegati IV e V della L. 199/2025 — sostanzialmente i beni “Industria 4.0” già noti dagli allegati A e B della L. 232/2016, aggiornati dalla nuova legge di bilancio — interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti in beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Fascia di investimento Maggiorazione del costo Effetto fiscale
Fino a 2,5 milioni € +180% Deduzione fino a 2,8x il costo
Quota da 2,5 mln a 10 milioni € +100% Deduzione doppia sulla quota
Quota da 10 mln a 20 milioni € +50% Deduzione 1,5x sulla quota

La maggiorazione agisce esclusivamente sulla riduzione dell’imponibile fiscale lungo il periodo di ammortamento del bene — non si tratta quindi di un credito d’imposta diretto ma di una variazione in diminuzione ai soli fini IRES/IRPEF.

Addio al vincolo Made in UE: perché cambia tutto

La versione originaria della norma, così come uscita dai lavori parlamentari, includeva una clausola controversa: il beneficio era riservato ai soli beni prodotti in Europa o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo. Un paletto che aveva di fatto paralizzato la misura, rendendo impossibile redigere il decreto attuativo — atteso entro il 31 gennaio 2026 — e lasciando migliaia di imprese in una situazione di incertezza.

Con l’eliminazione del vincolo territoriale, le imprese potranno acquistare macchinari, robot, software e sistemi 4.0 da qualsiasi paese del mondo — inclusi USA, Giappone, Corea del Sud e altri mercati leader nella produzione di tecnologia industriale — beneficiando comunque dell’agevolazione, a parità di tutti gli altri requisiti.

La soppressione risponde a una necessità pratica concreta: in un mercato globale, la tecnologia industriale più avanzata non è prodotta esclusivamente in Europa. Vincolare l’accesso all’incentivo alla provenienza geografica del bene avrebbe penalizzato la competitività delle aziende italiane, costringendole a scegliere tra il beneficio fiscale e la migliore tecnologia disponibile.

Come si accede all’iperammortamento

L’accesso al beneficio avviene tramite tre comunicazioni telematiche alla piattaforma del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), le cui modalità attuative saranno definite da un apposito decreto del MIMIT di concerto con il MEF, ancora in attesa di pubblicazione.

1

Comunicazione preventiva

Invio telematico al GSE con l’ammontare degli investimenti programmati, prima di effettuare l’investimento.

2

Comunicazione di conferma

Da trasmettere entro 60 giorni dall’autorizzazione GSE, allegando prova del pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.

3

Comunicazione di completamento

Da inviare entro il 15 novembre 2028, attestando il completamento dell’investimento e l’interconnessione del bene al sistema produttivo aziendale.

Attenzione — perizia obbligatoria Per i beni con costo unitario superiore a 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata che attesti le caratteristiche tecnologiche del bene e la sua inclusione negli Allegati IV o V della L. 199/2025. È consigliabile raccogliere e conservare fin da ora tutta la documentazione di supporto: fatture, contratti, specifiche tecniche e documentazione sull’interconnessione.

Le regole che non cambiano

Fatta eccezione per il vincolo territoriale — che verrà eliminato — la disciplina dell’iperammortamento rimane invariata nei suoi elementi essenziali. In particolare, resta confermato che:

In caso di cessione a titolo oneroso del bene agevolato durante il periodo di fruizione, oppure di destinazione a strutture produttive ubicate all’estero (anche dello stesso soggetto), la fruizione delle quote residue del beneficio prosegue soltanto se, nello stesso periodo d’imposta, il macchinario viene sostituito con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene sostituito, il beneficio prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il beneficio è in ogni caso subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Cosa fare nell’attesa del decreto formale

Il comunicato del MEF, pur privo di valore normativo immediato, costituisce un atto di indirizzo politico sufficiente a orientare le decisioni delle imprese. Le aziende che stanno pianificando investimenti in beni strumentali 4.0 possono iniziare a muoversi con maggiore certezza su alcuni fronti:

È opportuno non rinviare la pianificazione degli investimenti, sapendo che i beni acquistati dal 1° gennaio 2026 potranno accedere all’agevolazione anche se di provenienza extra-UE, una volta approvata formalmente la modifica. Nel frattempo è necessario verificare che i beni di interesse siano inclusi negli Allegati IV o V della L. 199/2025 e che siano interconnettibili al sistema aziendale di gestione della produzione. Occorre inoltre monitorare l’iter del decreto attuativo MIMIT-MEF, che aprirà la piattaforma GSE con i modelli di comunicazione ufficiali.

Per gli investimenti in beni rinnovabili: verificare la conformità dei moduli fotovoltaici ai requisiti del D.L. 181/2023 convertito in L. 11/2024, che rimangono requisiti autonomi rispetto alla provenienza geografica del bene.


Fonti: Comunicato Stampa MEF n. 31 del 12 marzo 2026 — Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427–436. Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per valutazioni specifiche relative alla propria situazione aziendale si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.