La Legge di Bilancio 2021 ha rinnovato per l’anno in corso, estendendolo fino al 2022, importanti novità che consentono di agevolare i nuovi investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati con l’introduzione di un credito di imposta fino al 50%.
Credito d’imposta fino al 50% delle quote di investimento per l’acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
OGGETTO
Entità del credito d’imposta per quota di investimento:
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di €
30% % del costo per la quota di investimenti fino a 10 milioni di €
10% superiori a 10 mln di € e fino a 20 milioni di €
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese indipendentemente da dimensioni, fatturato, forma giuridica, settore, regime contabile.
SPESE AGEVOLABILI
È agevolabile l’acquisto di beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (per completezza vedere allegato A/2016 – Legge di Bilancio del 2017).
Per tutti i beni non ricompresi nell’allegato A e quindi NON rispondenti ai canoni di Industria 4.0 l’agevolazione è pari al 10% per un valore massimo di investimento pari a 2 ml di €. Per questo secondo caso possono rientrare tra i beneficiari anche gli ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI.
Nel caso di investimenti realizzati nel 2021 per implementare il lavoro agile il credito di imposta è pari al 15%.
PERIODO DI VALIDITA’ delle SPESE
Sono ammissibili gli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 o ordini accettati entro il 31/12/2022 con consegna fino al 30/06/2023 nel caso sia stato versato un acconto pari al 20% nell’anno 2021.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO
Per gli investimenti effettuali nell’anno 2021 il credito d’imposta è così fruibile:
Quota unica annuale per i beni non corrispondenti ai canoni di Industria 4.0 “beni ordinari”
3 quote annuali per i beni materiali di Industria 4.0
Per l’anno 2022 è prevista una riduzione della percentuale del contributo (dal 50% al 40% per investimenti fino a 2,5 ml)
Si precisa che comunque nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni o servizi si deve fare espresso riferimento alla Legge di Bilancio n. 178 del 30/12/2020 – art. 1 cc 1051-1058.
Per investimenti superiori ai 300.000,00 è obbligatoria la perizia tecnica semplice o un attestato di conformità rilasciato da un ente certificato/accreditato.
Reggio Emilia settembre 2021